Cass. civile, sez. V del 2016 numero 6096 (30/03/2016)



In tema di imposta di registro, il trasferimento di ricchezza a titolo gratuito è tassato soltanto con l'imposta sulle donazioni, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di registrazione dell'atto "in parte gratuito", e quindi il pagamento della relativa imposta di registro, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 11 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. E questo perché l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione è distinta e diversa dall'imposta sull'incremento patrimoniale conseguente la donazione. Le imposte in parola sono difatti sorrette da presupposti autonomi e differenti - e cioè l'obbligo di registrazione e l'incremento gratuito di ricchezza - nella sussistenza dei quali le rispettive leggi sul registro e sulle donazioni assoggettano l'atto e l'arricchimento sine causa alle corrispondenti imposte.

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