Cass. civile, sez. V del 2016 numero 4351 (04/03/2016)



È illegittima la revoca dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa conseguita alla segnalazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 765 del 1967, trasmessa dal Comune all'Agenzia delle entrate, circa la realizzazione di opere abusive, nell'ipotesi in cui le opere anzidette siano realizzate in data successiva alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. In tal senso, invero, atteso che le norme che stabiliscono decadenza, quali specificamente l'art. 49, D.P.R. n, 380 del 2001 (T.U. edilizia) sono per loro natura di stretta interpretazione, deve ritenersi estraneo alla suddetta disposizione l'abuso edilizio che, alla data di registrazione dell'atto, non risulti realizzato in assenza di titolo o in contrasto con io stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato.

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