Cass. civile, sez. V del 2016 numero 3844 (26/02/2016)



Nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata - usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa - all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, in luogo di quella ordinaria, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta va emesso direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, idonea a far sorgere un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota 2 bis, richiamato dal predetto n. 21, ed applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale, si tratti di imposta sul valore aggiunto o anche di imposta di registro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2016 numero 3844 (26/02/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti