Cass. civile, sez. V del 2016 numero 3110 (17/02/2016)




Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche mediante la previsione di trasferimenti mobiliari od immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, ovvero in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Ne deriva l'impossibilità di negare che tali accordi, a prescindere dalla forma che concretamente vengano ad assumere, debbano intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" e come tali possano usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cadente su di essa, la finalità elusiva degli atti medesimi.

Va dato atto che, nel ribadire l’applicabilità della citata esenzione a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011 la stessa Agenzia delle Entrate non opera alcuna distinzione al riguardo fra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.

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