Cass. civile, sez. V del 2016 numero 2111 (03/02/2016)




In tema di separazione personale dei coniugi, gli accordi che prevedono atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, rientrano nell'ambito delle condizioni della separazione, di cui all'art. 711, comma IV, c.p.c., in considerazione del carattere di negoziazione globale, che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", destinati a definire in modo non contenzioso e risolutivo la crisi coniugale.

Deve riconoscersi carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Non si può quindi negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, che, come tali, possono usufruire delle relative agevolazioni previste dall'art. 19 della l. n. 74/1987, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti e provi, secondo l'onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

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