Cass. civile, sez. V del 2016 numero 13334 (28/06/2016)




In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione: risulta tuttavia legittimo l’avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta laddove il contribuente neppure documenta la composizione del nucleo familiare ai fini della residenza effettiva.

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