Cass. civile, sez. V del 2014 numero 18770 (05/09/2014)




In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendo fatto formale richiesta al momento dell’acquisto, non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza. Il beneficio, in sostanza, è provvisoriamente accordato e non può non tenersi conto degli eventuali ostacoli caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla imprevedibilità di un evento ostativo a detto trasferimento. Ne consegue che, quando il contribuente ha presentato la domanda al comune nei termini, deve considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-venditore.

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