Cass. civile, sez. V del 2013 numero 4535 (22/02/2013)




Rientrano nella fattispecie dell'abuso del diritto le pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo. L'Amministrazione finanziaria può disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta.

Inoltre l'amministrazione finanziaria ed il giudice tributario hanno il potere di riqualificare i negozi giuridici a fini fiscali, interpretando e qualificando, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti giuridici dei vari contratti, quali si possono desumere dalla oggettività del loro contenuto e dalla ricognizione positiva del loro significato, e quindi accertare la simulazione che pregiudichi la percezione dell'esatto tributo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2013 numero 4535 (22/02/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti