Cass. civile, sez. V del 2011 numero 8195 (11/04/2011)




In tema di imposta di successione, la base imponibile è costituita dal valore netto dell'asse che, come si evince dall'art. 8, comma III, d.lgs. n. 346/1990, è determinato al netto dei legati, quali sono, ai sensi dell'art. 588 c.c., le disposizioni testamentarie attributive di beni determinati, ancorché soltanto per quantità come il denaro (legati pecuniari) i quali, non essendo immediatamente traslativi di un diritto ereditario, sebbene conferiscano al legatario un diritto di credito nei confronti dell'onerato, non costituiscono una passività deducibile, categoria nella quale sono compresi i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, le spese mediche e funerarie.

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