Cass. civile, sez. V del 2011 numero 24252 (18/11/2011)



La cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l'effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali -nella specie, la consegna - ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l'ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. c.c..

La struttura della clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese; pertanto, ai fini dell'imposta di registro - che è imposta d'atto - l'atto di esercizio del riscatto non è qualificabile come atto traslativo inverso alla prima vendita, e ad esso si applica l'imposta in misura fissa come previsto dall'art. 28, D.P.R. n. 131/1986 (T.U. imposta di registro). La cessione del patto di riscatto è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo.

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