Cass. civile, sez. V del 2009 numero 2892 (06/02/2009)


La clausola, inserita in un contratto di vendita di un fondo edificabile, in virtù della quale il venditore dichiari di "riservarsi" la proprietà di alcune aree del fabbricato che l'acquirente vi costruirà, non comporta una delimitazione dell'oggetto della vendita, ma la costituzione di un diritto di superficie in favore del venditore, con la conseguenza che l'imposta di registro va applicata per ciascuno dei due diversi negozi (vendita e costituzione del diritto di superficie) simultaneamente stipulati.

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