Cass. civile, sez. V del 2000 numero 10047 (01/08/2000)


Con riguardo ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via sussidiaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, del mancato pagamento dell'I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l'art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88, entrato in vigore il primo gennaio 1989, riprodotto nell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.

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