Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 14319 (28/06/2011)




L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma I, lettera f) , del d.lgs 285/1992, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico, e l’unica qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, dispositivi e personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

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