Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 2655 (05/02/2008)


L'obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione, con la conseguenza che può sussistere giurisdizione ordinaria anche se il debito garantito ha natura pubblicistica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 2655 (05/02/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti