Cass. civile, sez. Unite del 2007 numero 10941 (14/05/2007)


Nel caso di compravendita internazionale di beni mobili fra una società belga ed una italiana, per determinare la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale si applica l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001 secondo cui occorre dare rilievo esclusivamente al luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna dei beni. Tale luogo si deve individuare ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 secondo cui, in mancanza di indicazioni specifiche, la consegna si intende fatta al primo trasportatore perché faccia pervenire i beni all'acquirente.

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