Cass. civile, sez. Unite del 2003 numero 5993 (15/04/2003)


In tema di antichità e di belle arti, con l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939 lo Stato esplica un potere di supremazia per il conseguimento di un interesse pubblico volto al conseguimento della conservazione e del generale godimento di determinati beni, ponendo in essere un negozio di diritto pubblico con effetto sostanzialmente espropriativo, che si realizza con la comunicazione entro il prescritto termine all'interessato del decreto ministeriale (che ha carattere recettizio) comunicazione che si configura quale elemento essenziale della fattispecie, mancando il quale viene meno il potere di acquisizione del bene. Deriva, da quanto precede, pertanto, che la relativa controversia, secondo i criteri generali in tema di ripartizione della giurisdizione, deve essere attribuita al giudice ordinario, attenendo essa alla carenza del potere dell'amministrazione.

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