Cass. civile, sez. Unite del 2002 numero 1763 (07/02/2002)


La convenzione di lottizzazione conclusa dalla P.A. col privato interessato al rilascio di una concessione edilizia non assume valenza privatistica ed autonoma rispetto all'atto autoritativo di concessione, ma si inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa (essendo imposto dalla P.A. come momento necessario di tale procedimento e condizionando l'adozione del provvedimento); pertanto, la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia relativa all'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione non può non appartenere allo stesso giudice che è competente a conoscere del provvedimento di concessione edilizia. E poiché, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n.10, quest'ultima competenza è attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo, lo stesso giudice è competente a conoscere in via esclusiva delle controversie relative all'adempimento della convenzione di lottizzazione; attribuzione che si impone anche alla luce dell'art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241, che riserva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo. (Principio di diritto espresso in fattispecie in cui il Comune - per ottenere il rimborso di somme spese per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste a carico del privato con la convenzione di lottizzazione, finalizzata al rilascio di concessione edilizia, e rimaste da questo inadempiute - si era rivolto al giudice ordinario chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo).

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