Cass. civile, sez. Unite del 1998 numero 159 (12/01/1998)


Nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della determinazione (ex art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall' art. 13 della legge n. 74 del 1987) della quota da attribuirsi al "coniuge divorziato" (o - più puntualmente - ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della "durata del rapporto" matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l' ex coniuge deceduto: e tale durata del rapporto matrimoniale non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo, e pertanto non possono assumere rilevanza, in pregiudizio del "coniuge divorziato", la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancora prima della pronuncia di divorzio, o (in favore - questa volta - del "coniuge superstite") l' eventuale periodo di convivenza "more uxorio" con l' ex coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio. Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi, non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l' ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, e che rimane preclusa l' adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera correzione del risultato conseguito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1998 numero 159 (12/01/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti