Cass. civile, sez. Unite del 1997 numero 5291 (12/06/1997)


A seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta con legge n. 151 del 19 maggio 1975, la cosiddetta "presunzione muciana" di cui all'art. 70 della legge fallimentare, si rende inoperante sia con riguardo alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi, sia con riguardo a quelle caratterizzate, invece, dal regime della separazione dei beni. Quanto alle prime, l'ostacolo alla operatività della presunzione suddetta, è frapposto non tanto dall'irrilevanza, ai fini della comunione, dei profili di chi, fra i due coniugi, compia l'acquisto, o della provenienza del danaro, quanto piuttosto dalla "rete di principi" che, a seguito della riforma, qualifica la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, facendone l'espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della parità e della pari dignità dei coniugi.Questi stessi principi, in qunto ispirano, quand'anche in forma del tutto diverse, anche l'istituto della separazione dei beni, laddove, nelle ipotesi da questo governate, si traducono nella tutela della effettività degli acquisti che ciascun coniuge compie, vista quale espressione della sua autonomia e della sua capacità di lavoro, rendono del pari inoperante, anche in questo caso, la cosiddetta "presunzione muciana". Va aggiunto, del resto, come mal si comprenderebbe il rimedio della separazione giudiziale dei beni, previsto dall'art. 193 c.c. per il caso di disordine degli affari del coniuge in comunione, se il regime di separazione rappresentasse campo libero per l'operare della "presunzione muciana".

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