Cass. civile, sez. Unite del 1996 numero 1468 (24/02/1996)


Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 codice civile (che trova applicazione nel caso di vendita di immobile le cui potenzialità edificatorie risultino ridotte per effetto di cosiddetto trasferimento di cubatura) il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 codice civile, anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli art. 1218 e 1223 in base al richiamo di questa ultima disposizione da parte dell'art.1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489.

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