Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 4126 (10/04/1995)


La clausola penale (art. 1382 cod. civ.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito é "di valuta" - non giá "di valore" -, non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 1224, secondo comma, cod. CIV..

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