Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 8971 (22/11/1994)


Al fine della configurabilità della molestia possessoria - la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno - con l' atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione ( art. 2697 cod. civ.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto - riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente - l' accertamento dell' esistenza dell' indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell' autore della lesione di aver violato l' altrui diritto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 8971 (22/11/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti