Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 871 (22/11/1994)
Al fine della configurabilità della molestia possessoria - la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno - con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art.2697 cod. civ.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto - riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente - l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto.