Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 3134 (30/03/1994)


Al fine della formazione di usi aziendali riconducibili alla categoria di quelli negoziali o di fatto, che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell'"opinio juris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" la disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato (nei confronti di una collettività piú o meno ampia di destinatari) purché‚ provvisto del requisito della spontaneità, la cui sussistenza deve risultare a posteriori, cioè dall'apprezzamento globale della prassi giá consolidata, senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti di cui questa si compone e con la conseguenza che alla formazione suddetta risulta di ostacolo l'obiettiva esistenza di un obbligo giuridico pregresso - incompatibile con la spontaneità della prassi, quale che sia il convincimento soggettivo in ordine all'obbligo medesimo -, a prescindere da qualsiasi scrutinio circa l'intento sotteso a ciascuno degli atti reiterati, restando, quindi, irrilevante che si tratti o no di un intento negoziale.

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