Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 10800 (16/12/1994)


IIl principio generale della irrisarcibilità della lesione dell'interesse legittimo non può ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, che, in attuazione della direttiva del Consiglio C.E.E. 665/1989 del 21 dicembre 1989, ha attribuito il risarcimento del danno ai soggetti lesi da atti compiuti dalla Pubblica Amministrazione, in violazione del diritto comunitario, in materia di aggiudicazione di appalti, trattandosi di innovazione espressamente limitata al settore della aggiudicazione degli appalti, come confermato dalla successiva legislazione in materia ed in particolare dall'art. 32, terzo comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di appalti pubblici) - che estende espressamente il principio innovativo alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della nuova legge sui lavori pubblici e del relativo regolamento e dall'art. 11, lett. i), della legge 22 febbraio 1994 n. 146 ("legge comunitaria" per il 1993) - che testualmente estende la disposizione anche agli appalti di servizio. IINella disciplina urbanistica di cui alla legge n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765 e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, nel caso di illegittimo rifiuto di rilascio della concessione edilizia, sia pure in sanatoria, ancorché successivamente annullato dal giudice amministrativo, la posizione del privato ha la consistenza di mero interesse legittimo, che come tale non legittima a richiedere alcun risarcimento dei danni. Detto principio non soffre deroga nel caso di stipulazioni di convenzioni edilizie, nell'ambito dei piani di lottizzazione, anche se ad iniziativa privata, in quanto queste convenzioni non toccano il potere discrezionale dell'Amministrazione municipale di negare l'autorizzazione all'edificazione in relazione ad esigenze di ordine pubblicistico, né privano il Comune della facoltà di imprimere una diversa destinazione alle aree incluse nelle convenzioni medesime.

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