Cass. civile, sez. Unite del 1992 numero 6845 (04/06/1992)


L'art. 14 terzo comma della legge 27 maggio 1929 n. 847, il quale dispone che la trascrizione del matrimonio canonico, ove effettuata dopo il decorso di cinque giorni dalla celebrazione, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, include fra detti terzi gli eredi, sia legittimi che testamentari, e, pertanto, comporta, in ipotesi di trascrizione "post mortem" (non piú consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con legge 25 marzo 1985 n. 121), che il coniuge superstite non può avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi. Tale principio, compatibile con la nuova disciplina del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, manifestamente non pone il citato art. 14 in contrasto con gli art. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, trattandosi di scelta rivolta ad assicurare che la retroattività della trascrizione "inter partes" non determini la perdita di diritti già insorti.

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