Cass. civile, sez. Unite del 1992 numero 12150 (11/11/1992)


Con riguardo al diritto al risarcimento del danno che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l' irreversibile acquisizione nella realizzazione dell' opera pubblica, senza titolo espropriativo, e nella conseguenziale perdita del diritto reale per l' illecito della P.A., come la rinuncia ad eccepire la prescrizione del diritto all' indennità di espropriazione e, comunque, il riconoscimento del diritto alla medesima indennità, essendo estranei al diritto risarcitorio, non comportano né rinunzia ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, né riconoscimento dello stesso diritto, così l' offerta ed il deposito dell' indennità non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito risarcitorio.

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