Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 8874 (28/08/1990)


Nel caso di cosiddetta accessione invertita, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea del fondo e l'irreversibile trasformazione del medesimo con acquisizione nella realizzazione di opera pubblica, e qualora il privato, nell'adire il giudice ordinario al fine di ottenere il ristoro del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà per quel fatto illecito della amministrazione, denunci anche vizi di legittimità del provvedimento autorizzativo di detta occupazione temporanea, la giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto a tali ultime deduzioni, deve essere affermata solo se esse si traducano in autonome domande, rivolte ad una pronuncia di annullamento del provvedimento stesso, non anche, pertanto, se si esauriscano in allegazioni incidentali, nell'ambito dell'unica pretesa di risarcimento del danno.

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