Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 1398 (23/02/1990)


In tema di declaratoria giudiziale della paternità o maternità naturale, la domanda di merito, che venga proposta prima della conclusione della fase contemplata dall'art. 274 c.c., cioè prima della pronuncia di decreto (non più reclamabile) di ammissibilità dell'azione, deve essere dichiarata improponibile, senza che rilevi l'eventuale sopravvenienza del decreto stesso, considerando che la definizione della suddetta fase non integra condizione dell'azione, ossia condizione per l'esercizio da parte del giudice del potere decisorio, ma configura presupposto processaule, la cui mancanza si traduce nella carenza della facoltà di chiedere quella declaratoria e di instaurare il relativo procedimento.

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