Cass. civile, sez. Unite del 1987 numero 7341 (01/10/1987)


E' valido il contratto di garanzia che consente al creditore a prima richiesta e senza eccezioni, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito in quanto l'autonomia di tale contratto, rispetto al negozio principale, non é assoluta, ma relativa. E' infatti possibile, in caso di pagamento ingiusto, il riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse.La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo, senza la possibilità di eccepire l'eventuale adempimento del debitore garantito, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio accessorietà, ma che non fa venire meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4, n. 3, Codice di procedura civile, nei confronti del convenuto straniero, tenuto conto che il suddetto impegno, non potendo autorizzare il creditore a conseguire due volte la prestazione, non lo sottrae a rivalsa ove si sia già verificato l'adempimento dell'obbligazione garantita.

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