Cass. civile, sez. Unite del 1987 numero 1541 (12/02/1987)


L' art. 1127 cod. civ., il quale vieta al proprietario dell' ultimo piano dell' edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all' altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto, trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche. Anche in tale ipotesi, peraltro, la relativa domanda, investendo un rapporto privatistico cui è estranea la pubblica amministrazione, rientra nell' ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

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