Cass. civile, sez. Unite del 1986 numero 665 (03/02/1986)


In relazione ad una cosiddetta convenzione di lottizzazione, la quale ponga a carico del comune l'obbligo di rilasciare in favore del privato contraente licenza o concessione per la costruzione di determinati edifici, la successiva approvazione da parte del comune medesimo di nuovi strumenti urbanistici, che siano incompatibili con i precedenti accordi, anche per il solo fatto di ridurre gli indici volumetrici realizzabili o di imporre ulteriori oneri di urbanizzazione, configura esercizio di poteri pubblicistici, idoneo a degradare le posizioni soggettive scaturenti da detto contratto a meri interessi legittimi, con l'ulteriore conseguenza che la domanda di quel privato, rivolta a denunciare l'illegittimità del mancato rilascio di detta licenza o concessione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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