Cass. civile, sez. Unite del 1985 numero 5813 (23/11/1985)


La proponibilità, davanti al giudice ordinario, di azione risarcitoria nei confronti della P.A. postula atti o comportamenti di quest'ultima non soltanto illegittimi, ma anche illeciti, cioè lesivi di posizioni di diritto soggettivo. Pertanto, in relazione alle irregolarità, che siano state compiute da dipendenti dell'amministrazione nell'espletamento di un concorso (nella specie, fra ufficiali delle forze armate per posti di commissario di leva), sede di esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo di annullamento della graduatoria del concorso stesso, l'esperibilità di detta azione risarcitoria, da parte dell'aspirante rimasto escluso, mentre deve essere negata quando venga dedotta soltanto la non conformità a legge dell'operato di quei dipendenti, vertendosi in tema d'inosservanza di norme d'azione a fronte della quale le posizioni dell'istante hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, va invece riconosciuta quando si denunci la ricorrenza in quell'operato di fatti delittuosi (nella specie, sotto il profilo del comportamento doloso della commissione di concorso, rivolto a favorire, anche tramite ingiustificati ritardi nell'ottemperare all'indicata pronuncia del giudice amministrativo, altri ufficiali sprovvisti di titoli sufficienti), e si chieda il ristoro del pregiudizio patrimoniale e morale derivante da tali reati (art. 185 c.p.), ricollegandosi in questo secondo caso la domanda stessa ad una posizione di diritto soggettivo (salva restando ogni questione sul suo fondamento nel merito, in relazione alla riferibilità all'amministrazione del reato commesso dai propri dipendenti).

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