Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 5837 (17/11/1984)


La clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta, quale un'associazione sportiva, che imponga ai soci di adire, per la tutela dei loro interessi e la soluzione delle controversie attinenti alle loro attività e mansioni, soltanto le "autorità sociali e federali", accettandone i relativi provvedimenti, integra un compromesso per arbitrato irrituale o libero, in quanto si traduce, mediante rinuncia alla tutela giurisdizionale, nel mandato negoziale conferito a dette autorità per la composizione della lite con una manifestazione di volontà sostitutiva di quella dei contendenti. Ne consegue che le questioni circa l'operatività o meno di detta clausola, con riguardo a una determinata controversia, non sono deducibili né con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né con ricorso per regolamento di competenza, in quanto non investono le attribuzioni giurisdizionali o la competenza del giudice adito, ma concernono esclusivamente la proponibilità della domanda.

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