Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 4024 (10/07/1984)


Qualora il testatore abbia disposto dei propri beni in favore di un' erigenda istituzione di assistenza e beneficenza, e questa abbia poi ottenuto il prescritto riconoscimento (art. 600, codice civile) la controversia promossa dal successibile ex lege, che sia rivolta a far valere l'inefficacia di detta disposizione, in relazione all’illegittimità di quel riconoscimento, quale mezzo al fine di sentirsi attribuire i beni devoluti in dotazione dell'ente, non esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che la relativa domanda riguarda posizioni di diritto soggettivo, per la cui tutela si chiede la mera disapplicazione dell'atto amministrativo e che inoltre, anche quando si tratti di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non ricorre ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo la previsione degli art. 29, n. 2, del RD 26-6-1924, n. 1054, e 7, secondo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034, riguardante il diverso caso della domanda che sia direttamente rivolta ad impugnare il provvedimento di riconoscimento (o di diniego del riconoscimento), per contestazioni attinenti ai suoi requisiti e presupposti, ove la rimozione del provvedimento medesimo si renda indispensabile per la tutela delle posizioni dell'istante.

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