Cass. civile, sez. Unite del 1982 numero 2494 (23/04/1982)


In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'articolo 155, comma 4, c.c. che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicchè essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario, ancorchè avente diritto al mantenimento; né a quest'ultimo l'abitazione nella casa familiare puòessere assegnata in forza in forza dell'art. 156 c.c., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obblifato il mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

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