Cass. civile, sez. Unite del 1981 numero 4655 (17/07/1981)


Il contratto, con il quale il concessionario d'impianto di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo la previsione dell'art. 16 del DL 26-10-1970, n. 745 (convertito nella legge 18-12-1970, n. 1034), affidi la gestione dell'impianto stesso ad un terzo, con comodato delle relative attrezzature e con patto di fornitura dei carburanti, nonché‚ con voltura della licenza d'esercizio al gestore, non integra un rapporto di lavoro subordinato, qualora venga mantenuto nell'ambito dell'indicato schema negoziale disciplinato in particolare dall'art. 19 del DPR 27-10-1971, n. 1269 (recante norme per l'esecuzione del cit. art. 16 circa la regolarità e continuità del servizio, la sospensione per ferie, il divieto di cessione del contratto, la prosecuzione del rapporto con i familiari, il diritto di prelazione del gestore, il diritto di controllo del concessionario), il quale configura un trasferimento della disponibilità dell'azienda, condotta dal gestore con propria organizzazione e proprio rischio. Detto contratto, pertanto, può ritenersi costitutivo di un rapporto di lavoro solo in presenza di patti difformi dall'indicato schema, che evidenzino la prestazione attività personale di una parte, inserita, con vincolo di subordinazione, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dell'altra.

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