Cass. civile, sez. Unite del 1981 numero 4414 (17/07/1981)


Il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata all' elusione di una norma imperativa. Pertanto, ove si accerti che le parti abbiano posto in essere un negozio in frode alla legge (nella specie, illecita esportazione di capitali in violazione delle leggi valutarie italiane), la nullità inficia l'intero negozio, mentre è irrilevante che una delle parti, per essere straniera, abbia posto in essere il negozio per motivi leciti secondo il proprio ordinamento, in quanto si tratta di contratto inficiato da nullità perchè caratterizzato, nel suo insieme da causa oggettivamente illecita, che postula la necessaria comunanza dell'intenzione fraudolenta, giacchè attraverso un oggettivo collegamento strutturale e funzionale, e utilizzato un contratto tipico e permesso per realizzare un risultato vietato da norme imperative.

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