Cass. civile, sez. Unite del 1979 numero 5572 (25/10/1979)


Ai sensi degli artt. 1182 terzo comma e 1219 n. 3 cod. civ., nell' obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, che, in difetto di contraria disposizione del titolo, debba essere adempiuta al domicilio del creditore, il debitore è costituito automaticamente in mora alla data della scadenza, e, pertanto, da tale momento, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1979 numero 5572 (25/10/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti