Cass. civile, sez. Unite del 1975 numero 1283 (09/04/1975)


I piani di lottizzazione costituiscono strumenti urbanistici che, nei comuni privi di piani particolareggiati, attuano la disciplina urbanistica non mediante provvedimenti autoritativi, ma con un procedimento nel quale l'atto di approvazione del piano è geneticamente e funzionalmente subordinato alla stipula di una convenzione (avente ad oggetto le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti, nonché gli oneri e gli impegni relativi alla esecuzione delle opere di urbanizzazione), rispetto alla quale le parti si trovano in rapporto di parità in considerazione sia della autonomia di determinazione delle rispettive volontà, sia degli effetti che ne conseguono, i quali si configurano, a vantaggio ed a carico delle parti, come posizioni correlative di diritti soggettivi e di obbligazioni. In particolare, dall'approvazione del piano di lottizzazione deriva per il proprietario una particolare situazione di vantaggio, avente la natura di diritto soggettivo, subordinato, peraltro, all'adempimento delle obbligazioni poste a carico del proprietario stesso, in quanto il piano assume carattere vincolante per il comune, nel senso che il sindaco è tenuto a rilasciare le licenze edilizie per i singoli lotti, sempre che i relativi progetti siano conformi alle prescrizioni del piano convenzionalmente stabilite.

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