Cass. civile, sez. Unite del 1971 numero 936 (31/03/1971)
Mancando una disposizione ad hoc, si deve escludere che il riconoscimento unilaterale dell' esistenza di una servitù e, in genere, di un diritto reale possa produrre l'effetto che, a norma dell'art. 1988, Codice civile, ha la ricognizione di un debito (la relevatio ab onere probandi) con conseguente inversione dell'onere della prova, nel senso che la ricognizione dispensa colui a favore del quale viene fatta dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui il credito deriva, perché‚ l'esistenza di detto rapporto si presume fino a prova contraria.