Cass. civile, sez. Unite del 1969 numero 1858 (26/05/1969)


Anche dopo la stipulazione di un contratto preliminare la pubblica amministrazione ha l'obbligo di valutare e di scegliere, in base ai criteri dell'interesse pubblico che essa persegue anche quando si avvale degli strumenti apprestati dal diritto privato, tra l'adempimento del preliminare e la responsabilità che il mancato adempimento determinerebbe a suo carico. In conseguenza deve escludersi che il vincolo creato dal contratto preliminare stipulato tra pubblica amministrazione e privato contraente possa, ad istanza di quest'ultimo, conseguire gli effetti ulteriori, ossia quelli che dovrebbero derivare dalla conclusione del contratto definitivo, mediante la decisione del giudice. La manifestazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione deve avvenire nella rigorosa osservanza della formalità di natura pubblicistica, con la conseguente impossibilità di far ricorso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica, apprestato dall'art. 2932 c.c..

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