Cass. civile, sez. Unite del 1962 numero 2080 (24/07/1962)


In tema di contratti cosiddetti parasociali, la questione delle nullità o meno dei patti che vincolano la libertà di voto dev'essere risoluta, in base all'esame delle singole situazioni, avendo presente che la limitazione di ordine pubblico sul vincolo del voto può riguardare solo quei casi nei quali può sussistere un conflitto d'interessi tra i soci e la società, in quanto solo a protezione di questa si vuole evitare che il voto vincolato prima della riunione sociale possa formare artificialmente una maggioranza.In tema di contratto a favore del terzo, la possibilità, prevista dal 3° comma dell'art. 1411 cod. civ., che, in caso di rifiuto del terzo di profittare della convenzione, questa vada a beneficio dello stipulante, non costituisce un elemento essenziale del contratto predetto.Anche durante il regime corporativo, per il lavoro autonomo e, in particolare per la prestazione di opera intellettuale, era rimasto in vigore, non essendovi un contraente economicamente più debole da proteggere, l'ordinamento generale relativo al rapporto di lavoro quale rapporto oggetto del diritto delle obbligazioni e non avevano vigore le particolari deviazioni e disposizioni, che erano state attuate a esclusiva tutela del lavoro subordinato.Ond'è che, stante il carattere strettamente personale delle prestazioni del libero professionista, le quali non sempre si prestano a essere valutate obiettivamente secondo cifre generali e costanti, la convenzione fra le parti si doveva considerare prevalente rispetto alla determinazione oggettiva del corrispettivo, anche se questa fosse dervata da tariffe stabilite con l'intervento degli organi corporativi (nella specie, tariffa relativa alle prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del capo del governo n. 1609 del 1941).

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