Cass. civile, sez. Lavoro del 2013 numero 13089 (27/05/2013)




In base all'art. 228 della L. n. 151/1975, si è previsto che per le famiglie costituite prima della data in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla citata legge, il nuovo regime di comunione legale avesse ad oggetto anche gli acquisti effettuati dai coniugi, anche se separatamente, nel periodo transitorio ricompreso tra la data di entrata in vigore della predetta normativa ed il termine ultimo per esprimere la volontà contraria all'applicazione delle nuove norme e corrispondente alla data del 15 gennaio 1978, a condizione tuttavia che i beni si trovassero nel patrimonio del coniuge che li aveva acquistati.

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