Cass. civile, sez. Lavoro del 2005 numero 20012 (17/10/2005)


Il trasferimento ad altra impresa di lavoratori addetti ad una struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e caratterizzata dall'estrema eterogeneità delle funzioni degli addetti, insuscettibile di assurgere ad unitaria entità economica non può configurare una cessione del ramo d'azienda cui sia applicabile il disposto dell'art. 2112, ma costituisce mera cessione del contratto di lavoro, per il cui perfezionamento è richiesto il consenso dei lavoratori ceduti.

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