Cass. civile, sez. Lavoro del 2001 numero 6143 (27/04/2001)


In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 septies cod.civ., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra le società oggetto di scissione, che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione, e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, cod.proc.civ., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, nè in senso contrario si può richiamare il disposto dell'art.413, terzo comma, anche perchè il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale di azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.

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