Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 710 (26/01/1999)


Sussiste l'ipotesi della transazione novativa, di cui, a norma dell'art. 1976 cod. civ., non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione - contenuta in una conciliazione giudiziale - con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro intimati e rinunciato anche alle pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).

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