Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 5901 (14/06/1999)


Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre comma dell' art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell' impiego di mano d' opera negli appalti di opere e servizi), la nullità, per illiceità dell' oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell' ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell' imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull' appaltante (o interponente) - e non anche sull' appaltatore (o interposto) - gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilità anche di quest' ultimo possa essere affermata in virtù dell' apparenza del diritto e dell' affidamento dell' Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro.

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