Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 5290 (29/05/1999)


Nell' ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell' imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto riguarda l' onere dell' adozione della forma scritta, e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso; la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all' esperimento in corso, si qualifica del resto come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l' esercizio del potere di recesso. Questa valutazione può essere direttamente contestata dal lavoratore con la deduzione dell' illegittimità dell' atto, che attribuisce al giudice il potere dovere di accertare, anche d' ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui la legge n. 482 del 1968 collega l' obbligo di assunzione.

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