Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 14065 (14/12/1999)


Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di un lavoratore part - time, in assenza di una specifica disciplina contrattuale collettiva, il comporto applicabile è quello previsto dalla stessa disciplina per i lavoratori a tempo pieno ("full time") qualora si tratti di rapporto di lavoro part - time orizzontale, con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni; nel caso, invece, di rapporto part - time verticale è affidato al giudice di merito il compito di ridurre il detto periodo in proporzione alla quantità della prestazione, eventualmente facendo ricorso alle fonti sussidiarie indicate dall'art. 2110 cod. civ. (usi o equità), di modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 cod. CIV..

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